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Ordinanza — n. 45700/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45700/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45700/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. in relazione alla detenzione patita da Ciro Cirelli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 35-ter Ord. pen. in relazione alla detenzione patita da Ciro Cirelli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Parole chiave

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riabilitazione casellario giudiziale sanzioni penali ricovero psichiatrico forzato assistenza riabilitativa personale carcerario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI CIRO nato a MASSA DI SOMMA il 26/01/1995 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. in relazione alla detenzione patita da Ciro Cirelli nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

2. Propone ricorso per cassazione Cirelli, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e l'assenza di idonea motivazione a supporto della decisione.

3. Le censure risultano inammissibili, poiché, a fronte delle spiegazioni precisamente intervenute a giustificazione del diniego (esse mostrano di considerare le concrete condizioni della detenzione e le deduzioni della difesa), in questa sede si evocano, solo in termini del tutto generici, indimostrate violazioni.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il ConsOliei- estensore obert. Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso kr. O rNi CAN'. 1 P 2021