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Ordinanza — n. 45699/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45699/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45699/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione in favore di Maurizio Maiorano della liberazione anticipata in relazione ai semestri ricadenti nei periodi dal 25 novembre 2016 al 25 maggio 2017 e dal 25 maggio 2018 al 25 novembre 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione in favore di Maurizio Maiorano della liberazione anticipata in relazione ai semestri ricadenti nei periodi dal 25 novembre 2016 al 25 maggio 2017 e dal 25 maggio 2018 al 25 novembre 2019.

Parole chiave

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liberazione di detenuti semilibertà semiprigionia messa in libertà provvisoria diritti del detenuto proroga della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANO MAURIZIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/03/1972 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce, respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione in favore di Maurizio Maiorano della liberazione anticipata in relazione ai semestri ricadenti nei periodi dal 25 novembre 2016 al 25 maggio 2017 e dal 25 maggio 2018 al 25 novembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione Maiorano, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che a giustificazione del diniego di cui sopra ci si è limitati a citare alcune violazioni, senza così spiegare perché dovrebbero condurre all'esclusione del beneficio, mancando ogni riposta ai rilievi difensivi in ordine ai fatti del 24 maggio 2017.

3. Le doglianze, quanto alla ricostruzione dell'episodico del 24 maggio 2017, invocano alterative valutazioni che intendono attribuire rilevanza a indimostrate circostanze, per opporsi a quanto illustrato nel provvedimento (pag.

3) circa la l'assertività e la tardività delle giustificazioni addotte dal ricorrente Né si considera che le valutazioni, come ben illustrate invece dal Tribunale, si riferiscono alle condizioni della detenzione domiciliare e dunque al particolare significato cha va attribuito alla violazione delle prescrizioni che la caratterizzano, secondo l'apprezzamento complessivo di merito (pag. 4 del provvedimento) della reiterazione di dette violazioni in ciascun semestre, in modo da aversi contezza dell'assenza di ogni comprensione della valenza di quel genere di trattamento. Si tratta, dunque, di doglianze o aspecifiche, o manifestamente infondate.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. /

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso jiuum,-‘/ D E P O SITATA r N