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Ordinanza — n. 45696/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as urine test results from different days do not contradict each other.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45696/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored a negative urine test result from February 22, 2021, which allegedly contradicted the positive test from February 15, 2021, used to revoke his probation. The court rejected this claim, ruling that the two tests were conducted on different days and that the second result could not inherently refute the first.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on the assertion that contradictory test results exist are inadmissible if the tests were performed on different days and the later result does not logically negate the earlier one.

Parole chiave

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probation revocation drug testing results inadmissible appeal contradictory evidence procedural dismissal sottrazione alla prova del sangue test sul consumo di droga procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO PIERLUIGI nato a ROMA il 24/01/1988 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava, con effetti dal 18 febbraio 2021, l'affidamento in prova in casi particolari concesso a Pierluigi Massaro con provvedimento del 12 gennaio 2021.

2. Propone ricorso per cassazione Massaro, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che essa, assumendo a fondamento l'assunzione di stupefacenti durante la misura in ragione dell'esito positivo a tali sostanze a seguito di un esame del 15 febbraio 2021, non ha considerato l'esito invece negativo del test sulle urine del 22 febbraio 2021.

3. Tali doglianze risultano inammissibili, essendo meramente assertive e riferendosi comunque ad esami diversi compiuti a distanza di giorni, sicché l'esito del secondo, evocato dalla difesa, non potrebbe in sé smentire quello del primo.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto