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Ordinanza — n. 45695/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to unproven work progress and persistent criminal behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim that his recent employment progress should override existing contraindications. The lower court had denied probation based on a persistent criminal inclination, multiple offenses committed after previous benefits, ongoing antisocial behavior, unstable housing, and severe alcohol dependency. The court ruled that the appellant's arguments regarding his work evolution were speculative and failed to adequately counter the substantial risks identified by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 166 c.p.: The Court holds that an appeal challenging a probation denial based solely on the recent development of employment is inadmissible if it fails to substantively refute the judge's assessment of persistent criminal tendencies and current social risks.

Parole chiave

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probation denial Cassation inadmissibility employment progress persistent criminality alcohol dependency reinserimento professionale attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 166 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCOGNITO RANDAZZO MANOLO nato a ROMA il 16/01/1975 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, rigettava la richiesta cL ammissione all'affidamento in prova al servizio ovvero alla detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di Manolo Incognito Randazzo, in relazione all'esecuzione della pena residua di mesi nove e giorni ventotto di reclusione irrogatagli per i reati di tentata rapina e lesioni personali.

2. Propone ricorso per cassazione Manolo Incognito Randazzo, denunciando vizi della motivazione, tramite due motivi, riferiti esclusivamente alla decisione di rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Entrambi motivi sono incentrati su doglianza che rilevano la mancata considerazione dell'evoluzione della condotta del condannato, come comprovata dalle positive indicazioni acquisite e ulteriormente acquisibili in ordine al suo reperimento e proficuo mantenimento di un regolare e stabile rapporto di lavoro.

3. Le doglianze mosse con i due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché, concentrando solo l'attenzione sull'attività lavorativa avviata e sui suoi possibili sviluppi in termini stabili, giunge a indimostrate conclusioni rivalutative che sfuggono ad ogni adeguato confronto con l'ampiezza dei ragionamenti motivatamente svolti nel provvedimento, laddove non si nega detta attività ma sia rappresenta come tale fatto solo recente non poteva risultare idonee a smentire le ancora attuali altre controindicazione all'esperimento dalla misura.

Il Tribunale, invero, a tal riguardo ha appropriatamente considerato l'esistenza di un'inclinazione a delinquere assai resistente e consolidata, secondo pertinenti apprezzanti fondati sul genere dei molteplici reati commessi anche dopo la fruizione di benefici penitenziari (costituiti proprio da istituti alternativi al carcere) e su altri comportamenti antisociali ancora riscontrati fino al luglio del 2019, in condizioni peraltro d'assenza di stabile abitazione e di spinte aggressive alimentate da una grave e non risolta dipendenza da sostanze alcoliche.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore rx\ R6rto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 0,444'w‘y2 DEPOSITATA IN