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Ordinanza — n. 45690/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 febbraio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di Liberti Salvatore, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna, rigettandola nel resto.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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sospensione di pena semilibertà piano di esecuzione delle pene prova liberatoria pena con condizionale parziale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Avverso la detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Rocco Maria Spina, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTI SALVATORE nato a NAPOLI il 11/07/1981 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di Liberti Salvatore, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze di condanna, rigettandola nel resto.

2. Avverso la detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Rocco Maria Spina, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 1. 2. 5 e 6 non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha specificato che non sussisteva alcun elemento indiziario che potesse fare ragionevolmente ritenere che il condannato avesse commesso i plurimi e diversificati reati contro il patrimonio in esecuzione di un unitario disegno criminoso; che, infatti, "gli unici indizi in tal senso, costituiti dall'aggressione alla medesima tipologia di bene giuridico, erano assolutamente insufficienti a supportare quanto invocato", essendo i predetti delitti piuttosto espressione di uno stile di vita deviante; ha aggiunto che i reati di cui alle indicate sentenze erano stati commessi ciascuno a distanza di sei mesi circa o più od oltre un anno l'uno dall'altro e che l'ultimo era stato commesso a distanza di ben quattro anni dal precedente; che i reati in questione erano stato commessi dal Liberti da solo ovvero con persone di volta in volta diverse (solo quelli giudicati con le sentenze sub n. 4 e 5 erano stati commessi insieme, tra gli altri, a Castiglia Antonio).

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITAT.