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Ordinanza — n. 45680/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZAROSSA GIUSEPPE nato a MILANO il 21/11/1962 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (disposto con sentenza del 26 febbraio 2020), ha rideterminato, nei confronti di Pezzarossa Giuseppe, la durata della pena accessoria della inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, fissandola in anni cinque. Il Pezzarossa, in sintesi, è stato ritenuto responsabile -in via definitiva- del reato di bancarotta documentale nella qualità di amministratore unico della società cooperativa Generai Safety -dichiarata fallita il 10 aprile 2008-.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pezzarossa Giuseppe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Si contesta il giudizio che ha portato alla affermazione di responsabilità, in uno con l'errata qualificazione giuridica del fatto e si lamenta la mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in subordine, si chiede la cassazione della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 10 ottobre 2020, prima della celebrazione del giudizio di appello).

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale retrocessione di credito interruzione della prescrizione rinvio del dibattimento dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Si contesta il giudizio che ha portato alla affermazione di responsabilità, in uno con l'errata qualificazione giuridica del fatto e si lamenta la mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZAROSSA GIUSEPPE nato a MILANO il 21/11/1962 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (disposto con sentenza del 26 febbraio 2020), ha rideterminato, nei confronti di Pezzarossa Giuseppe, la durata della pena accessoria della inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, fissandola in anni cinque. Il Pezzarossa, in sintesi, è stato ritenuto responsabile -in via definitiva- del reato di bancarotta documentale nella qualità di amministratore unico della società cooperativa Generai Safety -dichiarata fallita il 10 aprile 2008-.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pezzarossa Giuseppe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Si contesta il giudizio che ha portato alla affermazione di responsabilità, in uno con l'errata qualificazione giuridica del fatto e si lamenta la mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in subordine, si chiede la cassazione della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato (maturata in data 10 ottobre 2020, prima della celebrazione del giudizio di appello).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che il giudizio di rinvio era stato introdotto al solo fine di determinare la durata della pena accessoria, con formazione del giudicato in punto di penale responsabilità. Ciò pacificamente rende non rilevabile la prescrizione, il cui decorso si arresta alla emissione della decisione rescindente. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il