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Ordinanza — n. 45679/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45679/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45679/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MARCO nato a UDINE il 09/03/1979 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-4-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Hudorovich Marco, riformandola parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza (Udine).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Hudorovich Marco, riformandola parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza (Udine).

Parole chiave

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assenza ingiustificata mancanza di disciplina indennità per detenzione garanzia di locazione non pagata termine calcolato a ore ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MARCO nato a UDINE il 09/03/1979 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-4-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2020 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Hudorovich Marco, riformandola parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza (Udine).

Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di non uscire dall'abitazione dalle ore 22:00 alle ore 6:00, non essendosi fatto trovare dai carabinieri che effettuavano il controllo domiciliare alle ore 1:55, alle ore 2:00, alle ore 4:22 e alle ore 4:25 del 5 febbraio 2017. La pena è stata così rideterminata: anni uno di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva contestata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Hudorovic Marco, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso lamenta la mancata pronuncia di assoluzione, in relazione al difetto della prova certa sull'assenza del ricorrente dalla propria abitazione nel periodo contestato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che genericità, dei motivi addotti. Le decisioni di merito argomentano in modo esauriente e completo le modalità di verifica della violazione e ciò rende del tutto generiche le doglianze. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandr