Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45675/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of factual elements by supervision court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45675/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the Venice Supervision Court's refusal to revoke the conditional release of Denis Rech due to drug use and behavioral issues. The court found the lower tribunal had not overlooked any factual elements and weighed the gravity of the conduct within the overall execution period. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it merely requested a different appreciation of facts, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The cassation court declares an appeal inadmissible when it is directed at soliciting a different appreciation of factual elements, as the supervisory court operates within a margin of appreciation that does not offer grounds for re-evaluation in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional release revocation drug use supervision cassation inadmissibility factual re-evaluation margin of appreciation proroga della misura terapeutica ricovero psichiatrico forzato nuova perizia psichiatrica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnei confronti di: RECH DENIS nato a SANDRIGO il 17/02/1976 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Venezia ricorre avverso l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia che ha rigettato la proposta di revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 disposta nei confronti di Rech Denis, con riferimento al periodo di pena da espiare previsto dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in data 22 settembre 2020 ( in ordine ai delitti di ricettazione, furto aggravato, rapina aggravata ed altro).

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in sintesi, che, nonostante il Rech abbia trasgredito al programma di disintossicazione e di riabilitazione sociale, ponendo in essere condotte analoghe a quelle che hanno cagionato la consumazione dei reati di cui al provvedimento di cumulp (recidiva nell'uso degli ak3 stupefacenti), non si poteva ravvisare una gravità tale-imporre la revoca della misura alternativa, anche in ragione della sincera manifestazione di volontà, da parte del soggetto, di voler proseguire nel trattamento terapeutico, osservando le prescrizioni del programma, e dell'attuale ricovero pressa la casa di cura "Villa Park Napoleon" di Preganziol.

2. Denuncia il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza, incorrendo in un vizio di motivazione, avrebbe in maniera errata ritenuto sussistente un margine di affidabilità del Reích, basandosi su di un dato prettamente soggettivo e non tenendo conto degli elementi negativi di smentita, tra í quali la frequenza discontinua del laboratorio "Città solidale" di Vicenza, i contrasti violenti col figlio della convivente e il continuo uso di stupefacenti. Ciò dimostrerebbe, inoltre, l'inadeguatezza del programma terapeutico limitato ad una frequenza ambulatoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, risultando teso a sollecitare un diverso apprezzamento di elementi di fatto. Ed invero il Tribunale non risulta aver trascurato, in sede di valutazione dei presupposti della revoca, alcun elemento di fatto ed ha espresso considerazioni non illogiche in punto di 'gravità' delle condotte commesse (essenzialmente di ricaduta nella assunzione di sostanze stupefacenti), nell'ambito di una complessiva valutazione dell'intero periodo di esecuzione della misura.Ciò posto, si resta in un margine di apprezzamento del fatto che non offre spunti di rivalutazione nella presente sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini D E F,)OGITATA IN (7..