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Ordinanza — n. 45673/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMATO MARIO nato a NAPOLI il 17/01/1985 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha revocato, su concorde richiesta del PM, ex art. 168 commi 1 e 3 cod. pen., i benefici della sospensione condizionale della pena, che erano stati concessi a Formato Mario con le sentenze indicate ai punti sub 1), 2) e 3).

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va evidenziato che il ricorrente ha mosso rilievi esclusivamente sul punto della revoca dei benefici concessi con le sentenze indicate sub 2) e sub 3). Tuttavia va rilevato che in riferimento alla sentenza sub 2) ricorre, in ogni caso, l'ipotesi della revoca di diritto (art.168 co.1 n.2 cod.pen.) in ragione del passaggio in giudicato - nei cinque anni dalla irrevocabilità della decisione contenente il beneficio - della sentenza sub 3 . Inoltre, l'intervenuta revoca in sede esecutiva dei precedenti benefici rende obbligatoria la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza sub 3, in ragione di quanto previsto dall'art.164 co.1 n.1 cod.pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena remissione della pena esame delle censure formali liberazione condizionale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
La somma delle suddette pene supera pacificamente i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMATO MARIO nato a NAPOLI il 17/01/1985 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha revocato, su concorde richiesta del PM, ex art. 168 commi 1 e 3 cod. pen., i benefici della sospensione condizionale della pena, che erano stati concessi a Formato Mario con le sentenze indicate ai punti sub 1), 2) e 3).

In motivazione si evidenzia che il ricorrente, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al punto sub 1) -con condanna ad anni due di reclusione ed euro 1000 di multa-, ha commesso il delitto di cui alla sentenza sub 2) -con condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione- e, anteriormente al passaggio in giudicato di quest'ultima sentenza, ha commesso il delitto giudicato con la sentenza sub 3) -con condanna alla pena di mesi otto di reclusione-. La somma delle suddette pene supera pacificamente i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Formato Mario, deducendo erronea applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. . Si lamenta la mancata acquisizione, da parte del giudice dell'esecuzione, del fascicolo del giudizio riguardante le sentenze sub 2) e 3) e la correlata assenza di verifica in ordine alla eventuale conoscibilità documentale, da parte del giudice di merito, di cause ostative alla successiva concessione del beneficio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va evidenziato che il ricorrente ha mosso rilievi esclusivamente sul punto della revoca dei benefici concessi con le sentenze indicate sub 2) e sub 3). Tuttavia va rilevato che in riferimento alla sentenza sub 2) ricorre, in ogni caso, l'ipotesi della revoca di diritto (art.168 co.1 n.2 cod.pen.) in ragione del passaggio in giudicato - nei cinque anni dalla irrevocabilità della decisione contenente il beneficio - della sentenza sub 3 . Inoltre, l'intervenuta revoca in sede esecutiva dei precedenti benefici rende obbligatoria la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza sub 3, in ragione di quanto previsto dall'art.164 co.1 n.1 cod.pen.

Alla dichiarazione di inammissibìlità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Giusrepp