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Ordinanza — n. 45666/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a MARIGLIANO il 02/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA CiateLa3M~~ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Esposito Luigi. Sia il provvedimento impugnato (del 4 febbraio 2021) che il ricorso (del 24 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso, peraltro privo di motivi a sostegno, deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare - nel caso in esame - in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza permesso di promuovere un procedimento penale disobbedienza alla decisione dell'autorità disposizioni speciali per il Lussemburgo violazione delle forme sostanziali domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI nato a MARIGLIANO il 02/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA CiateLa3M~~ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Esposito Luigi. Sia il provvedimento impugnato (del 4 febbraio 2021) che il ricorso (del 24 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso, peraltro privo di motivi a sostegno, deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare - nel caso in esame - in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente