Ordinanza — n. 45665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO ANTONIO nato a SEMINARA il 14/05/1958 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAclet-e-awise-el4e-fgapti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Rao Antonio. Sia il provvedimento impugnato (del 9 febbraio 2021) che il ricorso (del 24 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAclet-e-awise-el4e-fgapti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Rao Antonio. Sia il provvedimento impugnato (del 9 febbraio 2021) che il ricorso (del 24 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO ANTONIO nato a SEMINARA il 14/05/1958 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAclet-e-awise-el4e-fgapti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Rao Antonio. Sia il provvedimento impugnato (del 9 febbraio 2021) che il ricorso (del 24 febbraio 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (v. Sez. IV, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSI TATA IN CAi E RL