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Ordinanza — n. 45644/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45644/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45644/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH nato il 12/10/1976 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2021 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Fall Cheikh, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, con sentenza del 26 marzo 2008, irrevocabile il 17 ottobre 2008 . Ciò in ragione della commissione di altro delitto -violazione dell'art. 474 cod. pen.- commesso in data 7 aprile 2009, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa in relazione alla sentenza emessa in data 22 settembre 2016, irrevocabile il 29 novembre 2019.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la commissione di un delitto nei cinque anni decorrenti, nel caso in esame, dal 17.10.2008 (data di irrevocabilità della sentenza contenente la sospensione condizionale) integra il presupposto della revoca di diritto di cui all'art.168 co.1 n.1 cod.pen. . La valutazione della concedibilità di una nuova sospensione (nei limiti previsti dall'art.164 co.4 cod.pen.) spetta al giudice della cognizione, in ragione dell'inequivoco testo della citata disposizione di legge, ove si afferma che ' il giudice nell'infliggere una nuova condanna può disporre..' .

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena ripristino dell'effetto sospensivo pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Ciò in ragione della commissione di altro delitto -violazione dell'art. 474 cod. pen.- commesso in data 7 aprile 2009, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa in relazione alla sentenza emessa in data 22 settembre 2016, irrevocabile il 29 novembre 2019.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH nato il 12/10/1976 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2021 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di Fall Cheikh, il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, con sentenza del 26 marzo 2008, irrevocabile il 17 ottobre 2008 . Ciò in ragione della commissione di altro delitto -violazione dell'art. 474 cod. pen.- commesso in data 7 aprile 2009, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa in relazione alla sentenza emessa in data 22 settembre 2016, irrevocabile il 29 novembre 2019.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Fall Cheikh, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si censura la mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena, basata sull'erroneo convincimento che tale valutazione spetti in via esclusiva al giudice della cognizione .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la commissione di un delitto nei cinque anni decorrenti, nel caso in esame, dal 17.10.2008 (data di irrevocabilità della sentenza contenente la sospensione condizionale) integra il presupposto della revoca di diritto di cui all'art.168 co.1 n.1 cod.pen. . La valutazione della concedibilità di una nuova sospensione (nei limiti previsti dall'art.164 co.4 cod.pen.) spetta al giudice della cognizione, in ragione dell'inequivoco testo della citata disposizione di legge, ove si afferma che ' il giudice nell'infliggere una nuova condanna può disporre..' .

Pertanto, in caso di omesso esercizio di siffatto potere (in sede di cognizione) il giudice della esecuzione è tenuto a procedere alla revoca della pena sospesa concessa con la prima sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside