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Ordinanza — n. 45550/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-appealable sentencing application with non-manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45550/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Protopapa inadmissible without formalities. Protopapa challenged a sentencing application for aggravated attempted theft, arguing an error in the legal qualification of the crime. The court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is clearly eccentric to the charge, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c. 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing applications are restricted to manifest errors where the legal qualification is indisputably and immediately eccentric to the charge.

Parole chiave

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sentencing application appeal manifest error standard legal qualification error inadmissible cassation attempted theft aggravated concorso materiale di reati procedimento contraddittorio eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art.
Art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen.
pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 616 c.p.p.
C. cost. 186/2000
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, PG c/Paolino Michele
sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, PG c/Cari Valentino
281116; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, PG c/Cari Valentino, Rv.
sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas Kaddche
279842; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas Kaddche, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTOPAPA GIUSEPPE nato a GALLIPOLI il 09/06/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PROTOPAPA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale al predetto è stata applicata su richiesta una pena per tentativo di furto aggravato.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). Infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, si è più volte precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, PG c/Paolino Michele, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, PG c/Cari Valentino, Rv. 279842; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabrie