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Ordinanza — n. 45548/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45548/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA ALICE nato a CENTO il 26/10/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata PIVA Alic-e ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale alla predetta è stata applicata su richiesta una pena per furto aggravato in concorso.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delal ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

Parole chiave

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concorso materiale di reati revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina ammende per infrazione procedurale aggravamento della pena perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (motivazione sulla congruità della pena) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delal ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA ALICE nato a CENTO il 26/10/1982 avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata PIVA Alic-e ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale alla predetta è stata applicata su richiesta una pena per furto aggravato in concorso.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (motivazione sulla congruità della pena) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), quanto alla allegata incertezza della data di deliberazione della sentenza, rilevandosi che la stessa non sussiste alla strgeua del relativo verbale di udienza del 27 aprile 2021 (cfr. sul punto, sez. 4, n. 26387 del 7/5/2009, Giunta, Rv. 244402, in fattispecie in cui si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione; ancora, più di recente, sez. 3, n. 19156 del 13/12/2017, dep. 2018, Madonna, Rv. 273196).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delal ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presirnte