Ordinanza — n. 45546/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SILVIO SABINA nato a NAPOLI il 26/03/1943 CERELLO MIRELLA nato a CAMPOBASSO il 06/01/1978 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Le imputate DE SILVIO Sabina e CERELLO Mirella hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale le predette erano state condannate per due furti in concorso, aggravati dalla destrezza (capi A e C) e per indebito utilizzo di tessera bancoposta provento del furto di cui al capo A (capo B), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., limitatamente al capo C), in termini di equivalenza rispetto alla aggravante e rideterminato la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SILVIO SABINA nato a NAPOLI il 26/03/1943 CERELLO MIRELLA nato a CAMPOBASSO il 06/01/1978 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. Le imputate DE SILVIO Sabina e CERELLO Mirella hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale le predette erano state condannate per due furti in concorso, aggravati dalla destrezza (capi A e C) e per indebito utilizzo di tessera bancoposta provento del furto di cui al capo A (capo B), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., limitatamente al capo C), in termini di equivalenza rispetto alla aggravante e rideterminato la pena.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità in tema di valutazione delle immagini di una videoripresa regolarmente acquisite agli attì (cfr., sez. 3, n. 13470 del 14/1/2016, Casamonica e altro, Rv. 266778, in cui si è precisato che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio; sez. 5, n. 48882 del 17/9/2018,Rv. 274158; n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe Maurizio, Rv. 278803).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente