Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45545/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45545/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PILLO DANIELE nato a ORTONA il 18/04/1984 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI PILLO Daniele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, con cui costui era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice strada.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato DI PILLO Daniele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, con cui costui era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice strada.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione al codice della strada guida nonostante revoca della patente multa disciplinare grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
270612); in parte, afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio (motivo 1), sorretto da un ragionamento giustificativo adeguato, non arbitrario, parametrato sui criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PILLO DANIELE nato a ORTONA il 18/04/1984 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI PILLO Daniele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, con cui costui era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice strada.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità costituiti, in parte, da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito [cfr.-quanto alla valutazione della prova (motivo 3) e alla asserita mancata risposta ai motivi d'appello (motivo 4), sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna Salvatore, Rv. 280747, in cui si è ritenuta la inammissibilità delle doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta della motivazione, così come di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 6, n.2972 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589, in cui si è ribadito che la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza; cfr., inoltre, sui limiti di deducibilità del vizio della motivazione per travisamento della prova, in caso di doppia sentenza conforme di condanna, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758; sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774]; in parte, da doglianze non sorrette dal relativo interesse a impugnare (motivo 2), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso); in parte, da doglianze (motivo 5), prospettanti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sulla aggravante dell'incidente stradale, sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 256209; n. 33760 del 17/5/2017, Rv. 270612); in parte, afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio (motivo 1), sorretto da un ragionamento giustificativo adeguato, non arbitrario, parametrato sui criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e ancorato alle evidenze raccolte, rispetto al quale non si coglie nella doglianza difensiva una effettiva confutazione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres