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Ordinanza — n. 45544/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45544/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45544/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO MIRCO nato in GERMANIA il 01/06/1996 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI PAOLO Mirco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Vasto, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato DI PAOLO Mirco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Vasto, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada.

Parole chiave

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infrazione al codice della strada guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata recidiva nell'infrazione risarcimento dei danni da incidente stradale abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO MIRCO nato in GERMANIA il 01/06/1996 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DI PAOLO Mirco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Vasto, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 189, c. 6 e 7, codice strada.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici che la difesa ha, in sostanza, contestato senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito) 3.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria( lampi / Gabriella Cappello DEPOSR N CANCEL