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Ordinanza — n. 45541/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45541/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45541/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE CORRADO nato a SIRACUSA il 03/09/1978 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PIAZZESE Corrado ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella con la quale il predetto era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45541/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato PIAZZESE Corrado ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella con la quale il predetto era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002.

Parole chiave

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spese di difesa ricorso per cassazione asserzione difendibile motivi di cassazione difetto di motivazione spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente .al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE CORRADO nato a SIRACUSA il 03/09/1978 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PIAZZESE Corrado ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella con la quale il predetto era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente .al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ma ia Ciampi E400