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Ordinanza — n. 45540/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45540/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45540/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato STANTE Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale egli era stato condannato per più furti e per alcune ipotesi contravvenzionali (art. 75 e 76 d.lvo. n. 159/2011), ha dichiarato queste estinte per prescrizione e rideterminato la pena, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato STANTE Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale egli era stato condannato per più furti e per alcune ipotesi contravvenzionali (art. 75 e 76 d.lvo. n. 159/2011), ha dichiarato queste estinte per prescrizione e rideterminato la pena, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali altri reati reati contro il patrimonio revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato STANTE Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale egli era stato condannato per più furti e per alcune ipotesi contravvenzionali (art. 75 e 76 d.lvo. n. 159/2011), ha dichiarato queste estinte per prescrizione e rideterminato la pena, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, avendo la difesa, in parte (valutazione delle prove a conferma della penale responsabilità con riferimento al furto ai danni delle pp.00. PRENCIPE e DE ACETIS), riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in parte (trattamento sanzionatorio e diniego generiche) contestato il trattamento sanzionatorio, analiticamente indicato dai giudici, contrariamente agli assunti difensivi, e adeguatamente motivato, anche in relazione alla quantificazione degli aumenti per la continuazione (cfr., sul punto, sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic Marko, Rv. 279770, in cui si è precisato che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ai sensi dell'art. 81, c. 1, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee; sez. 3, n. 44931 del 2/12/2016, dep. 2017, Portulesi e altri, Rv. 271787, in cui si è affermato che, a tal fine, è sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base; conf. sez. 2, n. 18944 del 22/3/2017, Innocenti e altro).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P