Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45538/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45538/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45538/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE CHRISTIAN nato a L'AQUILA il 25/04/1995 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DE MICHELE Christian ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato in abitazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione contro il furto ripetizione dell'indebito ricettazione imputazione di furto reati contro il patrimonio delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE CHRISTIAN nato a L'AQUILA il 25/04/1995 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato DE MICHELE Christian ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di furto aggravato in abitazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e proponendo una diversa, inammissibile, lettura del materiale probatorio (cfr., sul punto, sez. 6, n. 5465 del 4711/2020, Rv. 280601, in cui si è confermata, per l'appunto, la preclusione, in sede di giudizio di cassazione, della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito) e di tutte quelle doglianze che non attaccano la motivazione, ma ne censurino la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna Salvatore, Rv. 280747).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid9-ite Gabriella Cappello Francesco Mri4 Ciampi /9?k)tejLe 2 DEPOSITA