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Ordinanza — n. 45537/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45537/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45537/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO STEFANIA nato a MESAGNE il 24/12/1979 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata RIZZO Stefania ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale la predetta era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45537/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata RIZZO Stefania ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale la predetta era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzione sproporzionata sanzioni penali riesame dell'entità pena gravità della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti pienamente corrispondenti al modello legale delineato dall'art. 133 cod.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO STEFANIA nato a MESAGNE il 24/12/1979 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputata RIZZO Stefania ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale la predetta era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett.

b) e c. 2-bis e 2-sexies, codice strada.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti pienamente corrispondenti al modello legale delineato dall'art. 133 cod. pen. (personalità dell'imputata gravata da precedente specifico; cfr., sul punto, sez. 3, n. 34947 del 3/11/2020, Rv. 280444; sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Rv. 274783).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mar lampi DEPOSITATA IN CANCELLER!