Ordinanza — n. 45534/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/01/1989 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; s-„ OSSERVA 1. L'imputato APRILE Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in riforma di quelle del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato APRILE Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in riforma di quelle del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRILE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/01/1989 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; s-„ OSSERVA 1. L'imputato APRILE Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in riforma di quelle del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett.
b) e c. 2-bis e 2-sexies, codice strada, ha ridotto la pena e confermato nel resto.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che costituiti da doglianze in punto di fatto, come tale estranee al sindacato di legittimità.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 . Il Consigliere estensore Il President Gabr