Ordinanza — n. 45533/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVA LUIGI nato a RECANATI il 05/09/1970 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato FAVA Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Macerata, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVA LUIGI nato a RECANATI il 05/09/1970 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato FAVA Luigi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Macerata, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), oltre che costituiti da doglianze in punto di fatto, come tale estranee al sindacato di legittimità.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello F