Ordinanza — n. 45532/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENA LAINEZ WASHINGTON WILLI nato il 22/10/1985 avverso la sentenza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PENA LAINEZ Washington Willi ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di tentato furto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la difesa ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio, vizi tuttavia non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENA LAINEZ WASHINGTON WILLI nato il 22/10/1985 avverso la sentenza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato PENA LAINEZ Washington Willi ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale al predetto è stata applicata una pena su richiesta per il reato di tentato furto.
2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per un motivo con il quale la difesa ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio, vizi tuttavia non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente / Gabriell