Ordinanza — n. 45529/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANJALA MINAI BODGAN nato il 09/02/1990 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato TANDALA Mihai Bodgan ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per concorso in furto aggravato in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45529/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANJALA MINAI BODGAN nato il 09/02/1990 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato TANDALA Mihai Bodgan ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per concorso in furto aggravato in abitazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto trattamento sanzionatorio, viceversa congruamente giustificato dai giudici del merito, con argomenti con i quali è mancato un effettivo confronto.
3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President Gabriella