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Ordinanza — n. 45524/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45524/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45524/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVOT MAX nato a TRIESTE il 30/12/1983 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato FAVOT Max ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso e per furto aggravato in concorso, ha assolto l'imputato dalla ipotesi consumata e rideterminato la pena per il reato residuo.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato truffa aggravata favoreggiamento contraffazione di merci grave tentazione reato flagrante

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVOT MAX nato a TRIESTE il 30/12/1983 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato FAVOT Max ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso e per furto aggravato in concorso, ha assolto l'imputato dalla ipotesi consumata e rideterminato la pena per il reato residuo.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità in tema di aggravante dell'esposizione a pubblica fede, da escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr. sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito Raffaele, Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/1172019, dep. 2020, Bevilacqua isabella, Rv. 278383, con riferimento a prodotti dotati di placca anti taccheggio).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President