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Ordinanza — n. 45517/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45517/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45517/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IMMOBILE Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 800 di mul- ta in relazione ad un episodio di furto aggravato in abitazione, un episodio di fur- to tentato in appartamento e nel reato di evasione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45517/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e preclusi dinanzi al giudice di legittimità laddove in sede di impugna- zione e dinanzi alla Corte di Appello non era stata formulata alcuna contestazione in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti contestati. 4. .Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa garanzia in caso di evizione imputazione di furto assicurazione contro il furto aiuto all'evasione di detenuti danno patrimoniale procurato con astuzia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILE GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 07/11/1980 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. IMMOBILE Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva rideterminato nei suoi confronti la pena in anni due mesi dieci di reclusione ed euro 800 di mul- ta in relazione ad un episodio di furto aggravato in abitazione, un episodio di fur- to tentato in appartamento e nel reato di evasione.

2. Lamenta il ricorrente il difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità penale fondato sul riconoscimento fotografico del reo e in relazio- ne alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particola- re tenuità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e preclusi dinanzi al giudice di legittimità laddove in sede di impugna- zione e dinanzi alla Corte di Appello non era stata formulata alcuna contestazione in ordine alla propria responsabilità penale per i fatti contestati. 4. .Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Maria lampi 5AAAA:- DEPOSI TATA IN CANC