Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45515/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45515/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45515/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO LEONARDO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 17/06/1979 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; \ 1.RAMUNNO Leonardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di merce contenuta all'interno di tabaccheria e, con il ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle cir- costanze aggravanti contestate e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45515/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatoria e della riconoscimento della recidiva, rappresentando da un lato che in sede di appello nessuna contestazione era stata svolta in ordine alla recidiva e che, nel giudizio di valenza tra circostanze, tenuto conto della recidiva di cui all'art.99 comma quarto cod.pen., non era possibile esprimersi in termini di pre- valenza delle circostanze attenuanti. Il motivo sulla recidiva deve pertanto rite- nersi precluso ai sensi dell'art.606 cpv.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti risarcimento per atto illecito furto di lieve entità riciclaggio di denaro aggravato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO LEONARDO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 17/06/1979 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; \

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.RAMUNNO Leonardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato di merce contenuta all'interno di tabaccheria e, con il ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle cir- costanze aggravanti contestate e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Lamenta il ricorrente l'applicazione della recidiva ed il giudizio di valenza tra circostanze.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatoria e della riconoscimento della recidiva, rappresentando da un lato che in sede di appello nessuna contestazione era stata svolta in ordine alla recidiva e che, nel giudizio di valenza tra circostanze, tenuto conto della recidiva di cui all'art.99 comma quarto cod.pen., non era possibile esprimersi in termini di pre- valenza delle circostanze attenuanti. Il motivo sulla recidiva deve pertanto rite- nersi precluso ai sensi dell'art.606 cpv.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il