Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45510/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45510/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45510/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTINI DANIELA nato a MODENA il 17/12/1964 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25/9/2020, la.Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ferrara, appellata da BOTTINI Daniela, con la quale costei era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, codice strada, così favorevolmente riqualificata l'originaria ipotesi di cui alla lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 356 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 45510/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). 3; Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015).

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata sottrazione alla prova del sangue accertamento medico incompleto guida nonostante revoca della patente sorpasso non consentito abuso di alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 356 cod. proc. pen
art. 157 cod. pen
3; Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTINI DANIELA nato a MODENA il 17/12/1964 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25/9/2020, la.Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ferrara, appellata da BOTTINI Daniela, con la quale costei era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, codice strada, così favorevolmente riqualificata l'originaria ipotesi di cui alla lett.

c) dello stesso articolo, ha nuovamente riqualificato il fatto ritenendo integrata l'originaria ipotesi, confermando la pena (fatto accertato il 16 dicembre 2015).

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, avuto riguardo all'accertamento della concentrazione dell'alcol nel sangue dell'imputata, per non essere stato alla stessa formulato l'avviso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp att. stesso codice, avendo la Corte d'appello rigettato la relativa doglianza sull'erroneo presupposto che la parte avesse contestato il mancato consenso al prelievo ematico in ambito sanitario; con il secondo, ha dedotto illogicità della motivazione, sempre con riguardo al tema oggetto della prima doglianza, rilevando la incoerenza del deCisum rispetto al thema decidendi; con il terzo, violazione di legge per avere la Corte d'appello proceduto nei termini suesposti (riqualificando cioè il fatto più gravemente) in difetto di appello del pubblico ministero; infine, con un quarto motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale , per non essere stata la violazione ricondotta alla soglia di rilevanza amministrativa , non essendovi prova della percentuale di concentrazione alcolica.

Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Quanto ai motivi posti a base del ricorso dell'imputato, si rileva che, nonostante la loro non manifesta infondatezza (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc.

Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). 3; Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere est. Il Presigente G briella Cappello Francesco Màri Ciampi ,007-eté DEPOS