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Ordinanza — n. 45509/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to link arguments to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Husovic Donovan and Seferovic Mauzer inadmissible. Husovic argued the lower court's reasoning was insufficient and illogical due to a pre-printed form, while Seferovic claimed a violation of law regarding the omission of an evaluation on conditional sentence suspension. The court rejected both claims because the appeals failed to establish a specific connection between the arguments raised and the facts or legal reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a specific indication of the correlation between the grounds argued in the contested decision and those relied upon in the act of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds conditional sentence suspension pre-printed form reasoning correlation of arguments tentato furto abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 599-bis cod.proc.pen
110, 56, 624-bis cod.pen., mentre, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Seferovic Mauzer ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 450,00 di multa, confermandone la condanna per il tentato furto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC DONOVAN ( CUI 01X0KW3 ) nato a ROMA il 16/10/1987 SEFEROVIC MAUZER ( CUI 04YSV9B ) nato a NAPOLI il 13/03/2000 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa nei confronti di Husovic Donovan per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod.pen., mentre, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena nei confronti di Seferovic Mauzer ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 450,00 di multa, confermandone la condanna per il tentato furto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i ricorrenti. Husovic Donovan ha denunciato la insufficienza e illogicità della motivazione, consistente in un modulo prestampato. Seferovic Mauzer ha dedotto la violazione di legge, essendo stata omessa ogni valutazione in ordine alla sospensione condizionale della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata e risultano, pertanto, del tutto a-specifici. In ordine al ricorso di Husovic Donovan, è sufficiente osserva're che la sentenza, che non è redatta con l'uso di moduli pre-stampati, ha riassunto le censure dell'appello ed ha puntualmente risposto alle stesse, sottolineando, peraltro, il riferimento dell'impugnativa ad un compendio probatorio totalmente diverso da quello posto a fondamento della condanna. Per quanto concerne il ricorso di Seferovic Mauzer, nella sentenza impugnata si legge "il precedente giudiziario specifico e l'assenza di tangibili segni di ravvedimento, precludendo la formulazione di una prognosi di non pericolosità, costituiscono ostacolo alla concessione della sospensione condizionale".

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibitZ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesco Mari qjampi bEPOSATATA U