Ordinanza — n. 45504/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALINIUC CONSTANTIN MARIUS nato 11 11/04/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di PESAROchetterTeviso-afte-perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; 1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALINIUC CONSTANTIN MARIUS nato 11 11/04/1996 avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di PESAROchetterTeviso-afte-perrt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Pesaro, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Paliniuc Constantín Maríus, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena sospesa di mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 1 e 7, cod.pen.
2. Paliniuc Constantin Marius, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggíamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F