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Ordinanza — n. 45503/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInei confronti di: CUSCITO FILIPPO nato a GIOIA DEL COLLE il 13/03/1975 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI-lato avviso alle parlF1), udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo poiché il provvedi- mento impugnato risulta comunicato all'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Bari in data 25 Gennaio 2021 mentre l'impugnazione è stata depositata dopo oltre due mesi e pertanto in violazione del termine previsto dalla legge ex art.585 cod.proc.pen.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti termine di revisione ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine scaduto tempestività dell'inoltro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInei confronti di: CUSCITO FILIPPO nato a GIOIA DEL COLLE il 13/03/1975 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI-lato avviso alle parlF1), udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso il provvedimento con cui il GUP del Tribunale di Bari ha disposto la restituzione de- gli atti all'ufficio della Procura di Bari dichiarando la nullità del rinvio a giudizio per mancanza della prova della notifica dell'avviso delle conclusione delle indagi- ni preliminari, chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento per viola- zione di legge.

2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo poiché il provvedi- mento impugnato risulta comunicato all'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Bari in data 25 Gennaio 2021 mentre l'impugnazione è stata depositata dopo oltre due mesi e pertanto in violazione del termine previsto dalla legge ex art.585 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo