Ordinanza — n. 45501/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOLA EDMIR nato il 20/12/1977 HASKAJ JONIS nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di ANCONA-date-avviso—a~r udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; 1.11 Tribunale di Ancona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Kola Edmir e Haskaj Jonis la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, da applicarsi in continuazione rispetto alla pena applicata con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Reggio Emilia del 4 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 3, 61 n. 6, 99 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Kola Edmir e Haskaj Jonis la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, da applicarsi in continuazione rispetto alla pena applicata con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Reggio Emilia del 4 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 3, 61 n. 6, 99 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOLA EDMIR nato il 20/12/1977 HASKAJ JONIS nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di ANCONA-date-avviso—a~r udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Ancona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Kola Edmir e Haskaj Jonis la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, da applicarsi in continuazione rispetto alla pena applicata con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di Reggio Emilia del 4 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 3, 61 n. 6, 99 cod.pen.
2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. ed alla loro responsabilità penale.
3. I ricorsi sono inammissibili, atteso che le censure formulate non sono riconducibili a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside te Francesca Picardi Francesco Maria impi DEPOSITATA CAN LERIA i' 13