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Ordinanza — n. 45500/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding energy theft in shared property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the crime of electricity theft in a shared residence and failed to prove who installed the illegal meter. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the appellant lived in the property since 2015 and saved 90% on expenses by using the third-party connection.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack critical analysis, or are merely repetitive of previously examined and dismissed objections.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation generic grounds repetitive objections energy theft shared property procedural costs danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez.5, n.24592 del 30.4.2021, Bellafiore Mario, Rv.281440
da ultimo sez.5, n.24592 del 30.4.2021, Bellafiore Mario, Rv.281440).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSI PAOLO OMAR nato a MONZA il 29/12/1964 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BUSSI Paolo Omar ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica aggravato dall'essersi avvalso di mezzo fraudolento.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'accertamento del fatto reato, in presenza di abitazione in comproprietà e della mancanza di prova su chi abbia eseguito l'allaccio abusivo.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, ed altresì del tutto ripropositivi di analoga censura adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di appello il quale ha rappresentato come il ricor- rente vivesse con la propria famiglia presso la suddetta abitazione fin dal Gen- naio 2015, che i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti in epoca successiva e che il ricorrente, quale intestatario del nucleo familiare, aveva utilizzato per lungo tempo l'immobile con un risparmio di spesa di circa il 90 per cento.

Sul punto pacifica è la giurisprudenza secondo la quale deve rispondere del reato in questione aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consa- pevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr. da ultimo sez.5, n.24592 del 30.4.2021, Bellafiore Mario, Rv.281440). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr