Ordinanza — n. 45498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAJ ERI nato il 30/03/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA--clate--awis~prti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; 1.11 Tribunale di Pistoia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Bibaj Eri la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati di furto e ricettazione di cui al capo 2, 3, 8 e 9, disapplicata la recidiva contestata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Bibaj Eri la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati di furto e ricettazione di cui al capo 2, 3, 8 e 9, disapplicata la recidiva contestata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAJ ERI nato il 30/03/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA--clate--awis~prti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Pistoia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Bibaj Eri la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per i reati di furto e ricettazione di cui al capo 2, 3, 8 e 9, disapplicata la recidiva contestata.
2. Bibaj Eri, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione, che non consente di comprendere le ragioni della sua mancata assoluzione.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.prot.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nt Francesca Picardi Francesco Maria DEPOSI