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Ordinanza — n. 45496/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45496/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESU VASILE nato il 23/06/1963 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.PLESU Vasile ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era conseguito un sinistro stradale previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, nel senso dell'equivalenza, con la circo- stanza aggravante di avere provocato un sinistro stradale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il rilevante scostamento dai valori soglia dell'ebbrezza alcolica rappresenta, se- condo il giudice di appello, evidente collegamento con la manovra diversiva del conducente, che peraltro non è stato in grado di fornire alcuna alternativa giusti- ficazione sul punto (sez.4, n.40269, del 23.5.2019 Tripani Sergio, Rv.277620). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata incidente stradale guida nonostante revoca della patente grave eccesso di velocità abuso di alcol delitto di fuga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESU VASILE nato il 23/06/1963 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PLESU Vasile ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era conseguito un sinistro stradale previo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, nel senso dell'equivalenza, con la circo- stanza aggravante di avere provocato un sinistro stradale.

2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'accertamento del- la ricorrenza della circostanza aggravante ascritta.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, ed altresì del tutto ripropositivi di analoga censura adeguatamente vagliata e disattesa. Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che la fuoriuscita dalla sede stradale, soprattutto se accompa- gnata dall'escursione in un fossato laterale, rappresenta una rilevante deviazione rispetto alla circolazione stradale, così da riconoscerne, ai fini della circostanza aggravante suddetta, il carattere di incidente stradale idoneo ad interferire con il regolare svolgersi della circolazione stradale.

Il rilevante scostamento dai valori soglia dell'ebbrezza alcolica rappresenta, se- condo il giudice di appello, evidente collegamento con la manovra diversiva del conducente, che peraltro non è stato in grado di fornire alcuna alternativa giusti- ficazione sul punto (sez.4, n.40269, del 23.5.2019 Tripani Sergio, Rv.277620). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle dm- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente