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Ordinanza — n. 45487/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45487/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO PASQUALE nato a CASERTA il 12/12/1978 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dert-e-a4A4se-al+e-pert-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; 1.La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di Pasquale Amico in 9 mesi di reclusione per il reato di cui al capo a di cui all'art. 589 cod.pen., dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo b. 2.Pasquale Amico ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge, essendo stato condannato per un fatto avvenuto in sua assenza. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato nel 2021. Ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente, salva una specifica previsione di legge derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., integrando un'ipotesi di difetto di legittimazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018 Cc. - dep. 27/07/2018, Rv. 273765 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione).

Regesto Legislator

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art. 589 cod.pen; Ordinanza — n. 45487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

Parole chiave

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omicidio su richiesta della vittima impunità omicidio colposo difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod.pen
1.La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di Pasquale Amico in 9 mesi di reclusione per il reato di cui al capo a di cui all'art. 589 cod.pen., dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo b.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO PASQUALE nato a CASERTA il 12/12/1978 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dert-e-a4A4se-al+e-pert-i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di Pasquale Amico in 9 mesi di reclusione per il reato di cui al capo a di cui all'art. 589 cod.pen., dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo b. 2.Pasquale Amico ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge, essendo stato condannato per un fatto avvenuto in sua assenza. 3.11 ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato nel 2021. Ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente, salva una specifica previsione di legge derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., integrando un'ipotesi di difetto di legittimazione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018 Cc. - dep. 27/07/2018, Rv. 273765 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President Francesca Picardi Francesco Maria DEPOSITAT