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Ordinanza — n. 45484/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45484/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45484/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.11 Tribunale di Taranto, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato, in particolare, a Arcangelo Fago (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Damiano Lamanna (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Sandro Mongelli (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Michele Padovano (per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.) la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 648 cod.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato, in particolare, a Arcangelo Fago (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Damiano Lamanna (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Sandro Mongelli (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Michele Padovano (per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.) la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito altri reati censura formulata in modo carente azione civile sanzioni pecuniarie sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
1.11 Tribunale di Taranto, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato, in particolare, a Arcangelo Fago (per il reato di cui agli artt.
art. 648 cod.pen
2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Michele Padovano (per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.) la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
art. 129 cod.proc.pen
Damiano Lamanna e Arcangelo Fago, con distinti ricorsi, hanno denunciato la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., che è stata esclusa con una formula di stile.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAGO ARCANGELO nato a TARANTO il 24/10/1994 LAMANNA DAMIANO nato a TARANTO il 13/01/1974 MONGELLI SANDRO nato a TARANTO il 11/02/1970 PADOVANO MICHELE nato a TARANTO il 28/03/1973 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO,—Gtatera.vvistrattElMtr, udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Taranto, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato, in particolare, a Arcangelo Fago (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Damiano Lamanna (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Sandro Mongelli (per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, 5 e 7, cod.pen.) la pena di anni 2 e mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; a Michele Padovano (per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.) la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Sandro Mongelli e Michele Padovano, con distinti ricorsi, hanno lamentato la mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi il giudice limitato ad affermare la correttezza della qu' alificazione senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Damiano Lamanna e Arcangelo Fago, con distinti ricorsi, hanno denunciato la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., che è stata esclusa con una formula di stile.

3. I ricorsi sono inammissibili, atteso che le censure formulate non sono riconducibili a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. A ciò va aggiunto che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01).

Nel caso di specie, l'erroneità della qualificazione non emerge dalla sentenza impugnata né i ricorrenti hanno individuato gli asseriti errori, essendosi limitati a formulare una critica del tutto generica e di stile.

4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore