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Ordinanza — n. 45478/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45478/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45478/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO MASSIMO nato a TRIESTE il 01/05/1973 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.L0 PICCOLO Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Trieste che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di furto, violenza privata e minacce e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO MASSIMO nato a TRIESTE il 01/05/1973 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.L0 PICCOLO Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Trieste che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di furto, violenza privata e minacce e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa.

Parole chiave

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licenziamento per furto furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa vittima minaccia nel diritto penale diritto di non autoincriminarsi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO MASSIMO nato a TRIESTE il 01/05/1973 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L0 PICCOLO Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Trieste che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di furto, violenza privata e minacce e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del reato di furto e in ragione della insufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici e privi di analisi censoria avverso il provvedimen- to impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti, evidenziando le ragioni a sostegno dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e motivando la sussistenza del reato di furto con corretta analisi logico giuridica. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr