Ordinanza — n. 45472/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMINITI ROBERTO nato a GENOVA il 31/05/1974 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Caminiti Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi due di ar- resto ed euro mille di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del superamento del minimo edittale, peraltro nell'ambito di trattamento sanzionatorio fondato su cri- teri medi minimi che non onerava il giudicante di sforzo motivazionale superiore. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMINITI ROBERTO nato a GENOVA il 31/05/1974 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Caminiti Roberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi due di ar- resto ed euro mille di ammenda.
2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non improntata al minimo edittale.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del superamento del minimo edittale, peraltro nell'ambito di trattamento sanzionatorio fondato su cri- teri medi minimi che non onerava il giudicante di sforzo motivazionale superiore. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside