Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to meet non-punishment criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonello Urracci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation regarding his liability and the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and noted that the defendant's conduct exceeded the five-year penalty limit required for the non-punishment benefit, rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds for non-punishment and fails to demonstrate that the statutory conditions for such exemption were met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URRACCI ANTONELLO nato a SAN NICOLO D'ARCIDANO il 29/04/1977 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.URRACCI Antonello ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Oristano che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di concorso in furto pluri-aggravato e con il riconoscimento delle circostan- ze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'affermazione di re- sponsabilità e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato che in termini assolutamente corretti e privi di con- traddizioni ha evidenziato le ragioni sottese all'affermazione di responsabilità del prevenuto. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso concernente il mancato rico- noscimento della ipotesi di cui all'art.131 bis cod.pen. tenuto conto della gravità della condotta cui va peraltro evidenziata la esclusione dal beneficio per supera- mento del limite di pena di cinque anni previsto dalla norma, dovendosi tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle ivi contestate di talchè il limite massimo di pena è nel caso in specie pari a dieci anni ex art.625 cpv cod.pen., ridotta di un terzo in presenza di ipotesi tentata, pertanto superiore al limite previsto per il beneficio. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente