Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal argumentation and failure to cite violated statutes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mazzitelli and Ripepi inadmissible, dismissing their challenge to a suspended prison sentence and fine. The appellants argued that the lower court ignored photographic evidence regarding their intent and incorrectly classified sand movement as a mere administrative violation. The court rejected these claims because the appeals failed to identify specific legal provisions violated and did not meaningfully contrast their arguments with the reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Cassation appeals are inadmissible when they fail to specify the violated legal provisions and do not establish a clear contrast between the grounds of the appealed decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZITELLI ANTONIO NATALE nato a VIBO VALENTIA il 25/12/1962 RIPEPI PAOLO nato a RICADI il 02/05/1965 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Antonio Natale Mazzitelli e Paolo Ripepi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la loro condanna, all'esito dell'abbreviato, alla pena sospesa di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva e riconosciuta la continuazione, per i reati di cui ai capi a e b ex artt. 110, 624, 625 n. 7 cod.pen. e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001. I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, in quanto, in ordine al reato di cui al capo a, la sentenza non ha risposto alla deduzione difensiva secondo cui la condotta è stata posta in essere senza la volontà di appropriarsi del bene pubblico (sabbia), ma con il mero intento di rendere fruibile l'accesso al lido ed, inoltre, ha ignorato completamente il fascicolo fotografico prodotto, ed, in ordine al reato di cui al capo b, ha erroneamente escluso trattarsi di una mera violazione amministrativa, dovendo la movimentazione della sabbia essere autorizzata dall'amministrazione comunale. 2.1 ricorsi sono inammissibili, atteso che, da un lato, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata e sono del tutto a-specifici e, dall'altro, non individuano neppure la disposizione di legge asseritamente violata.
Più precisamente, relativamente al reato di cui al capo a, nella sentenza impugnata si è, con argomentazioni esaustive e logiche, desunto il dolo in considerazione degli indizi derivanti dal verbale di arresto in flagranza, dalla documentazione fotografica e dalla relazione del Maresciallo Battista, da cui è emerso che una parte della sabbia era stato depositata all'interno della struttura, in un'area ben delimitata da paletti di legno; relativamente al reato di cui al capo b, gli stessi ricorrenti hanno ammesso essere necessarie autorizzazioni, nel caso di specie, assenti, mentre non si sono confrontanti con la disciplina vigente, applicata in sentenza.
Va, pertanto, ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).
3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Pppsidente Francesca Picardi tN CANC2.11..LE2R1A Frances o Maria Ciampi