Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mihani Artur inadmissible and ordered him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the sentence's proportionality, arguing the court's reasoning was insufficient. The court rejected this because the complaint did not fall within the specific categories of admissible grounds allowed under the current Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to limited grounds including the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other criticisms inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHANI ARTUR (CUI 014GIL3) nato il 12/10/1978 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di PARMAdater-avviscrel-~; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Parma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a Mihani Artur la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2, 7, 7-bis, 61 n. 5 cod.pen.
2. Mihani Artur, a mezzo del difensore, ha proposto ricordo per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al -difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid9nt