Ordinanza — n. 45467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AMARTI FOUAD nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOeate-avvise-al~i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; 1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a El Amarti Fouad la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1, n. 6, 61 n. 5, cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a El Amarti Fouad la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1, n. 6, 61 n. 5, cod.pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AMARTI FOUAD nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOeate-avvise-al~i; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Milano, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a El Amarti Fouad la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 1, n. 6, 61 n. 5, cod.pen.
2. El Amarti Fouad, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiciente Francesca Picardi Francesco MarialC mpi DEPOSITATA INC I l- FRIA