Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Ancona. The appellant, Giordano Micucci, argued that the denial of generic mitigating circumstances was illogical despite his confession and cooperation, but the court found his new points lacked specific argumentation. Consequently, the court ruled that appeals must provide independent, reasoned criticism rather than simply restating lower court decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they merely reproduce lower court arguments without providing independent, reasoned criticism that specifically addresses the merits of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICUCCI GIORDANO nato a GABICCE MARE il 23/04/1962 avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Giordano Micucci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il reato di tentato furto aggravato, lamentando la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la propria confessione, la collaborazione con le forze di polizia, la scelta di un rito speciale ed i motivi del crimine. 2.11 ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, che ha ritenuto preclusivi i numerosi precedenti ("nella quasi totalità per reati contro il patrimonio e per furti in particolare", precisando che, "pur . a volere dar credito alla giustificazione addotta dall'imputato e riprodotta nell'atto di appello, ben avrebbe potuto l'imputato rivolgersi ai centri o alle associazione sempre presenti sul territorio .. per soddisfare la sua fame, anziché scardinare la porta di una scuola per poi forzare le macchinette ivi installate").
Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Pettínelli, Rv. 271269). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presici te Francesca Picardi Francesco Ciampi DEPOSITA