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Sentenza — n. 45464/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45464/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45464/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SILVIO nato a NAPOLI il 21/01/1991 avverso la sentenza del 14/11/2012 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIidate-avviscraFfe-Perti7- udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; Silvio Napolitano ha depositato ricorso per cassazione in data 29 aprile 2021 avverso la sentenza (con motivazione contestuale) del 14 novembre 2012, il cui estratto contumaciale è stato notificato in data 1° aprile 2021, con cui è stato condannato per la contravvenzione ex art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente, in data 11 marzo 2009) alla pena sospesa dell'ammenda di euro 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata deve essere annullata, in quanto l'art. 1, comma 1, d.lgs.15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni, come quella di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 199, per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Il collegio ritiene di aderire a quell'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241 - 01).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione multe non pagate divieto di condurre contravvenzione per eccesso di velocità sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Per completezza va anche aggiunto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SILVIO nato a NAPOLI il 21/01/1991 avverso la sentenza del 14/11/2012 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIidate-avviscraFfe-Perti7- udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

Silvio Napolitano ha depositato ricorso per cassazione in data 29 aprile 2021 avverso la sentenza (con motivazione contestuale) del 14 novembre 2012, il cui estratto contumaciale è stato notificato in data 1° aprile 2021, con cui è stato condannato per la contravvenzione ex art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida senza patente, in data 11 marzo 2009) alla pena sospesa dell'ammenda di euro 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata, in quanto l'art. 1, comma 1, d.lgs.15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni, come quella di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 199, per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Il collegio ritiene di aderire a quell'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241 - 01).

La tardività dell'attuale ricorso non preclude, pertanto, l'annullamento della sentenza, atteso che, sebbene si sia formato oramai il giudicato, la depenalizzazione prevale sul giudicato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod.pen. A ciò si aggiunga che il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che deve essere riferito non al singolo segmento procedimentale, ma all'intera vicenda processuale, impone di valorizzare l'economia processuale, evitando l'instaurazione di un ulteriore procedimento, il cui esito sarebbe proprio quello di porre nel nulla la condanna impugnata in questa sede.

Invero, il ricorrente si è rivolto, sia pure tardivamente, al giudice dell'impugnazione, il quale è, comunque, in astratto munito di competenza. Per completezza va anche aggiunto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., alla Sezione Settima della Corte di cassazione la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta "aboliti° criminis" (Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Mogio, Rv. 251588 - 01).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre