Ordinanza — n. 45463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIGNANO COSIMO nato a TARANTO il 23/01/1984 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; E IN DIRITTO 1. Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Sez. 7 della Corte di cassazione n. 6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 292 del 2020, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità inaudita altera parte, senza previa notifica di fissazione udienza. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione dichiara, senza formalità (e, dunque, senza alcuna comunicazione alle parti e senza alcuna instaurazione del contraddittorio), l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta e contro la sentenza pronunciata, come nel caso di specie, a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen., oltre che nei casi previsti dall'art. 91, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod.proc.pen, art. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 45463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Sez. 7 della Corte di cassazione n. 6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 292 del 2020, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità inaudita altera parte, senza previa notifica di fissazione udienza. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione dichiara, senza formalità (e, dunque, senza alcuna comunicazione alle parti e senza alcuna instaurazione del contraddittorio), l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta e contro la sentenza pronunciata, come nel caso di specie, a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen., oltre che nei casi previsti dall'art. 91, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIGNANO COSIMO nato a TARANTO il 23/01/1984 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Cosimo Bisignano ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Sez. 7 della Corte di cassazione n. 6013 del 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 292 del 2020, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità inaudita altera parte, senza previa notifica di fissazione udienza. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione dichiara, senza formalità (e, dunque, senza alcuna comunicazione alle parti e senza alcuna instaurazione del contraddittorio), l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta e contro la sentenza pronunciata, come nel caso di specie, a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen., oltre che nei casi previsti dall'art. 91, comma 1, lett. a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 581, e d). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presdcnte Francesca Picardi Francesco Mhjia Ciampi POSI TATA - IN CM10E