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Ordinanza — n. 45461/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45461/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45461/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa, nei confronti di Milana Luciano Samuel, con beneficio di sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen., perché, in concorso con altri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, mediante scardinamento di finestre, si introduceva in otto appartamenti asportando beni e denaro (capo 1) il 3.12.2011, capo m) il 6/12/2011, capo u) il 16/04/2012, capo x) 1'11/8/2012, capo y) il 13/08/2012, capo z) il 18/08/2012, capo aa) e bb) il /08/2012).

Regesto Legislator

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artt. 599-bis cod.proc.pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 448-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45461/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Parole chiave

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furto di lieve entità licenziamento per furto furto aggravato indagine per furto tentato furto furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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artt. 599-bis cod.proc.pen
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo.
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANA LUCIANO SAMUEL nato a SALUZZO il 26/09/1992 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOel-atrravViWatturrartt- udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa, nei confronti di Milana Luciano Samuel, con beneficio di sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod.pen., perché, in concorso con altri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, mediante scardinamento di finestre, si introduceva in otto appartamenti asportando beni e denaro (capo 1) il 3.12.2011, capo m) il 6/12/2011, capo u) il 16/04/2012, capo x) 1'11/8/2012, capo y) il 13/08/2012, capo z) il 18/08/2012, capo aa) e bb) il /08/2012).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, atteso che, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo. A ciò si aggiunga che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazioe (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica), comporta che le ipotesi l'annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01).2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Francesca Picardi Francesco a rj Ciampi DEPOSIT