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Ordinanza — n. 45454/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45454/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURA VASILE VIOREL nato il 14/01/1985 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. RG. _?1.22L 1.Cura Vasili vijoia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato dalla violenza sulle cose ai danni di esercizio com- merciale e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45454/2021 — snpen · Corte di Cassazione: RG. _?1.22L 1.Cura Vasili vijoia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato dalla violenza sulle cose ai danni di esercizio com- merciale e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

Parole chiave

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pena con condizionale parziale contribuzione alle spese di cura vizio del consenso revoca della sospensione condizionale aggravamento dello stato anteriore licenziamento per furto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURA VASILE VIOREL nato il 14/01/1985 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. RG.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

_?1.22L 1.Cura Vasili vijoia ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Torino che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di concorso in furto aggravato dalla violenza sulle cose ai danni di esercizio com- merciale e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

3. Lamenta il ricorrente mancanza di motivazione in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della revoca del beneficio in precedenza concesso.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto e di analisi censoria rispet- to al provvedimento impugnato che, in presenza di ricaduta nel reato nell'arco temporale soggetto al regime condizionale e non potendo formulare una nuova prognosi in termini di astensione dal reato, ha negato il secondo beneficio al con- tempo revocando, come per legge il primo beneficio per mancato avveramento della condizione cui il beneficio era sottoposto in termini assolutamente congrui e privi di contraddizioni. 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. 8ge Così deciso in Roma il 17 Qktbre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Maria ampi u ps_d,Le: DEPOSITATA IN C A