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Ordinanza — n. 45450/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna, all'esito dell'annullamento con rinvio, da parte della Suprema Corte, della precedente sentenza di appello, limitatamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta in base alla disciplina dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena nei confronti di Souidene Oussama (alias Samir) in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 28.000 di multa e nei confronti di Znazen Khmais in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui al'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 45450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 40 del 2019, ha rideterminato la pena nei confronti di Souidene Oussama (alias Samir) in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 28.000 di multa e nei confronti di Znazen Khmais in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui al'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione atto sessuale con un detenuto reati sessuali gravi precedenti penali rilevanti traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati, che hanno dedotto la violazione di legge per la mancata applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., neppure richiamati nella quantificazione della pena.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOUIDENE OUSSAMA (CUI 02ZDI9T) nato il 07/02/1984 ZNAZEN KHMAIS (CUI 0499I1M) nato il 26/10[1987 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, all'esito dell'annullamento con rinvio, da parte della Suprema Corte, della precedente sentenza di appello, limitatamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta in base alla disciplina dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena nei confronti di Souidene Oussama (alias Samir) in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 28.000 di multa e nei confronti di Znazen Khmais in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui al'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati, che hanno dedotto la violazione di legge per la mancata applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., neppure richiamati nella quantificazione della pena. 3.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto del tutto a-specifici, non confrontandosi affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha quantificato la pena, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e, pertanto, tenendo conto, nei confronti di Souidene Oussama, dei suoi precedenti penali, anche specifici, della quantità di eroina, dell'intensità del dolo, delle modalità organizzate e professionali dello spaccio; nei confronti di Znazen Khnnais, della sua incensuratezza, della quantità di eroina, dell'intensità del dolo, delle modalità organizzate e professionali dello spaccio.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre